PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze-Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi del personale già assunto a tempo determinato, procedendo alla sua progressiva immissione, nei ruoli organici dei medesimi Ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. L'immissione del personale di cui al comma 1 nei ruoli organici dei Ministeri interessati deve avvenire nel corso del triennio 2006-2008.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.